Art. 4.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978 n. 468).

      1. I commi primo e secondo dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono sostituiti dai seguenti:

      «Entro il mese di maggio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
      Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 30 settembre».

 

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